• info@studiofoglia.it
  • La spinta del “RUNTS” al Terzo settore

    La spinta del “RUNTS” al Terzo settore

    Articolo a cura di Vincenzo Alagia.

     

    Il RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) è uno strumento attraverso il quale si organizza il sistema di registrazione degli enti che desiderano iscriversi in esso al fine di ottenere diverse agevolazioni.

    E’ un registro che permette di perseguire i principi di omogeneità, trasparenza, pubblicità sanciti nella legge delega n. 106 del 2016 – “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale“.

    I costi e i vantaggi del RUNTS

    L’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore presenta molteplici vantaggi per l’ente che ne fa richiesta, a fronte di alcuni costi da sostenere.

    I costi che l’iscrizione al registro comporta non hanno a che vedere con l’iscrizione in sé, poiché è gratuita – ad eccezione delle marche da bollo necessarie alla convalida dell’atto. Le spese riguardano ciò che è l’adattamento e l’adeguamento dello statuto e dell’atto costitutivo, affinché essi contengano determinate disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

    Vi sono inoltre dei costi legati alla redazione e al deposito del bilancio: l’ente deve redigere un bilancio vero e proprio, seguendo il modello pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e successivamente depositarlo presso il RUNTS.

    A fronte dei costi sopraelencati, ci sono dei vantaggi importanti per gli enti, come:

    • riconoscimento giuridico più veloce;
    • convenienza fiscale, in termini di agevolazioni economiche;
    • trasparenza, in termini di riconoscibilità e reperibilità di dati ed informazioni utili.

    La struttura del RUNTS

    All’interno del RUNTS troviamo tutte le informazioni di base sull’Ente del Terzo Settore.

    Oltre alla denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita iva, sono presenti anche:

    •  l’oggetto dell‘attività di interesse generale;
    •  il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
    •  le generalità dei rappresentanti legali;
    •  le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
    •  i rendiconti/bilanci di esercizi ed il bilancio sociale.

    Il RUNTS è suddiviso in sette sezioni, uno per tipologia di ente:

    • organizzazioni di volontariato;
    • associazioni di promozione sociale;
    • enti filantropici;
    • imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
    • reti associative;
    • società di mutuo soccorso;
    • altri enti del Terzo settore.

    runts

    Come iscriversi al RUNTS

    Le organizzazioni no profit in possesso dei requisiti per diventare Enti del Terzo settore possono inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS dal 24 novembre 2021 direttamente dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

    Gli enti che vogliono iscriversi al Registro devono dotarsi di alcuni strumenti di comunicazione digitali, obbligatori per la gestione identificativa e documentale.

    Per le credenziali di accesso, riservate al rappresentante legale dell’organizzazione o della rete associata, gli strumenti a disposizione sono: lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o eventualmente la carta d’identità elettronica (CIE). Per la gestione documentale, invece, sono necessarie la Pec (posta elettronica certificata) e la firma digitale (modalità CAdES).

    Si può presentare la domanda all’ufficio competente, a seconda del territorio, della Regione o Provincia autonoma dove l’ente del Terzo Settore ha la propria sede legale.

    Per iscriversi al RUNTS è necessario precisare nella domanda, operativa dal 28 novembre 2021, anche la data di decorrenza e attivazione delle procedure telematiche ordinarie. Deve essere quindi registrato l’atto costitutivo e lo statuto all’Agenzia delle Entrate, in maniera totalmente gratuita, ad esclusione delle imposte di bollo necessarie a validare il tutto.

    L’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore determina l’effettiva assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) da parte di chi ne abbia fatto richiesta (effetto costitutivo dell’iscrizione). Rappresenta anche il presupposto per il godimento di tutti i benefici previsti dal Codice del Terzo Settore (CTS) e in generale dalle disposizioni di legge previste per gli ETS.

    In definitiva, per accedere al RUNTS, possiamo avere le seguenti ipotesi:

    1.  trasmigrazione;
    2.  iscrizione su istanza dell’ente o della sua rete associata;
    3.  iscrizione attraverso il notaio;
    4. iscrizione al registro delle imprese.