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    Decreto Sostegni ter: nuovi contributi a fondo perduto

    Articolo a cura di Vincenzo Alagia_ Il decreto Sostegni ter, approvato il 21 gennaio 2022, prevede nuovi contributi a fondo perduto per i commercianti.

    contributo a fondo perduto

     

    Il 21 gennaio 2022, il governo Draghi ha approvato un nuovo decreto Sostegni ter da 3,5 miliardi di euro, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali colpite dall’emergenza sanitaria e al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

    A quali settori sono rivolti questi sostegni e come sono suddivisi?

    Il nuovo decreto Sostegni ter viene in aiuto ai settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

    Di seguito alcune attività interessate:

    • commercio al dettaglio: 200 milioni di contributi a fondo perduto –  si stima un recupero, a seconda dei casi, che va dal 40% al 60% delle perdite;
    • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici: 20 milioni;
    • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotel e HORECA, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine: 40 milioni;
    • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle: 100 milioni sotto forma di credito di imposta;
    • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali: 228 milioni, suddivisi tra decontribuzione e credito di imposta – proroga del bonus terme fino al 31 marzo;
    • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
    • spettacolo, cinema e audiovisivo: 111,5 milioni;
    • sport: 40 milioni;
    • trasporto pubblico locale: 100 milioni.

    Novità ed agevolazioni per l’utilizzo di energia rinnovabile

    Il decreto interviene anche con misure contro il caro energia. L’esecutivo era intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi di euro al fine di compensare il rincaro del costo dell’energia, specialmente per le famiglie.

    Sostegni ter

    Per il primo trimestre 2022, sono stati stanziati ulteriori 1,7 miliardi di euro, per un totale di 5,5 miliardi nel periodo gennaio/marzo 2022.

    A differenza del precedente intervento, questo mira a sostenere il mondo delle imprese. Gli aiuti sono relativi a interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

    Le agevolazioni sono così suddivise:

    • 1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenze anche sopra i 16,5kW;
    • 540 milioni per contributi sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese elettriche per le imprese energivore che hanno subito un incremento dei costi +30% rispetto al 2019.

    Per il periodo che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 è stata istituita anche una misura per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi che, in caso di extra profitto, devono versare una parte al GSE tramite compensazione – questo importo verrà deciso in futuro dal Gestore dei Servizi Energetici.

    Quali sono i requisiti per ottenere gli incentivi?

    Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

    Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
    • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
    • non essere  in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
    • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    • svolgere prevalentemente un’attività di commercio al dettaglio classificata con uno dei seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.