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  • I chiarimenti del MISE sul Credito d’imposta R&S per gli sviluppatori di software

    I chiarimenti del MISE sul Credito d’imposta R&S per gli sviluppatori di software

    Considerate le molteplice richieste di chiarimenti, il Mise, con la circolare 59990/2018 dello scorso 9 febbraio, fornisce nuovi chiarimenti sul credito d’imposta “ricerca e sviluppo”, precisando in particolare, i criteri di individuazione delle “attività ammissibili” all’incentivo (articolo 3, commi 4 e 5, Dl 145/2013 e articolo 2, Dm 27 maggio 2015), con particolare riferimento a quelle svolte dalle imprese che si occupano di sviluppo di software.

     

    In via preliminare, ai fini del riconoscimento del bonus, il ministero ricorda lo stretto collegamento tra la disciplina interna relativa alle “attività ammissibili” e quella europea relativa alle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” (comunicazione della Commissione 2014/Ce 198/01 del 27 giugno 2014, “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”), come mutuate dai principi del “Manuale di Frascati” dell’Ocse, che, quindi, rappresenta la base interpretativa di riferimento anche del credito d’imposta previsto dal legislatore italiano.
    In base al “Manuale di Frascati”, dunque, le attività di sviluppo di un software, per avere un effettivo contenuto di R&S, devono essere, generalmente, di tipo incrementale, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. Inoltre, l’esecuzione dello sviluppo di un software “deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica”.

     

    In sintesi, non può essere classificato R&S il progetto che si limita tout court ad arricchire o potenziare un programma o un sistema già esistente; tale riconoscimento, infatti, si può avere soltanto in presenza di un progresso scientifico o tecnologico, che si traduce concretamente nell’incremento della conoscenza. Il Mise specifica, in particolare, che l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce automaticamente un incremento scientifico o tecnologico.

     

    Per maggior chiarezza, la circolare riporta anche alcuni degli esempi del “Manuale di Frascati”, che circoscrivono le caratteristiche delle attività di R&S in materia di software, mettendole a confronto con quelle di semplice routine od ordinarie e, quindi, non “meritevoli” di agevolazione.
    Ad esempio, aprono la strada al credito d’imposta:

    – lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione

    – la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali

    – gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete

    – la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche

    – la realizzazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.

     

    Viceversa, il bonus non può essere riconosciuto per le attività ritenute di tipo ricorrente o di routine come, ad esempio, gli aggiornamenti delle applicazioni informatiche, l’ordinaria manutenzione di computer, la creazione di siti web o software con strumenti esistenti, l’utilizzo di metodi standard di criptazione.La circolare ricorda, infatti, che il credito d’imposta “non ricomprende automaticamente tutte le attività legate in senso ampio al processo innovativo di un’impresa, ma soltanto le attività, sia svolte direttamente all’interno dell’impresa, sia commissionate a terzi, ricollegabili a progetti che presentino effettivi contenuti di ricerca e sviluppo e che quindi presentino, quale che sia il settore di appartenenza e il prodotto o processo oggetto d’innovazione, un apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili”.Oltre ai requisiti sopra descritti, per la corretta applicazione dell’agevolazione, occorre considerare anche la tempistica per lo svolgimento o la conclusione del progetto visto che il beneficio non può riguardare le attività dell’impresa successive a quelle pre-competitive. 

     

    La circolare ricorda, infine, che essendo l’incentivo automatico, riconosciuto, cioè, a prescindere da una preventiva valutazione dei progetti finanziati, l’impresa interessata, oltre alla documentazione obbligatoria, dovrà munirsi degli strumenti e delle certificazioni utili a dimostrare che gli interventi, per i quali è stato richiesto il bonus, presentano caratteri innovativi o migliorativi (a tal proposito, il documento di prassi del Mise rimanda alla circolare 13/2017, paragrafo 4.9.4, dell’Agenzia delle entrate.

     

    Al riguardo, il ministero, per quanto concerne il settore software, ritiene che tale momento possa coincidere con il beta testing ovvero con la fase in cui la versione ancora non definitiva del programma informatico viene messa a disposizione di un determinato numero di utenti per il collaudo prima dell’immissione in commercio.

     

    Occhio alla tempistica

     

    Pertanto, coerentemente con la le finalità della normativa interna sul credito d’imposta R&S, l’agevolazione spetta per prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati e non semplicemente modificati.

    Al riguardo, il ministero, per quanto concerne il settore software, ritiene che tale momento possa coincidere con il beta testing ovvero con la fase in cui la versione ancora non definitiva del programma informatico viene messa a disposizione di un determinato numero di utenti per il collaudo prima dell’immissione in commercio.

    La circolare ricorda, infine, che essendo l’incentivo automatico, riconosciuto, cioè, a prescindere da una preventiva valutazione dei progetti finanziati, l’impresa interessata, oltre alla documentazione obbligatoria, dovrà munirsi degli strumenti e delle certificazioni utili a dimostrare che gli interventi, per i quali è stato richiesto il bonus, presentano caratteri innovativi o migliorativi (a tal proposito, il documento di prassi del Mise rimanda alla circolare 13/2017, paragrafo 4.9.4, dell’Agenzia delle entrate.

     

    Dott. Stefano Foglia